Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 settembre 1991, n. 313.
Abrogato dal 20 ottobre 1991
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 settembre 1991, n. 313.
Abrogato dal 20 ottobre 1991
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresi' il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosita' per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 SETTEMBRE 1991, N. 313
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-02-18;46~art6 · fonte del testo
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