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[1]Il produttore aspirante al premio deve, a pena di decadenza:
- a)entro un mese dalla ultimata semina della bietola o del sorgo, fare domanda indirizzata, in carta da bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicando la superficie di terreno seminata e la ubicazione del fondo:
- b)entro un mese dalla ultimata consegna allo stabilimento delle bietole o della canna prodotte, comunicare allo stesso Ministero la quantita' in quintali di bietole o di canna consegnate e lo stabilimento al quale sono state consegnate.
[2]La domanda di cui alla lettera a) e la comunicazione di cui alla lettera b) debbono essere presentate dal produttore all'Ispettorato dell'agricoltura della Provincia di produzione. Alla comunicazione deve unirsi la bolletta di cui al successivo art. 3.
[3]Nel caso che, trattandosi di fondi condotti a colonia parziaria od a compartecipazione, la consegna del prodotto venga effettuata separatamente da parte del conduttore e dei coloni o compartecipanti, la domanda di cui alla lettera a) deve essere presentata dal conduttore, mentre alla comunicazione di cui alla lettera b) debbono provvedere separatamente le parti interessate per il quantitativo rispettivamente consegnato, allegandovi la relativa bolletta.
Testo in vigore dal 18 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
