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[1]Per la campagna bieticola 1942 e' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un premio di L. 10 per ogni quintale di bietole prodotte nelle provincie di Roma, di Littoria, di Frosinone e di Foggia, nella Campania, Del Molise e nelle Calabrie, e consegnate agli stabilimerti (zuccherifici e distillerie) che sono installati nelle provincie di Littoria, di Napoli, di Salerno e di Catanzaro.
[2]Per la campagna 1942 e' parimenti concesso, a carico del bilancio dello Stato, un premio di L. 10 per ogni quintale di canna di sorgo zuccherino prodotta nel territorio del Regno e consegnata agli stabilimenti di trasformazione.
[3]Il premio e' attribuito al produttore che conferisce la bietola e la canna di sorgo agli stabilimenti anzidetti. Nel caso di fondo condotto a colonia parziaria o comunque a compartecipazione, il conduttore che conferisce l'intero prodotto e' tenuto a corrispondere ai coloni o compartecipanti una quota parte del premio, proporzionale al rapporto secondo il quale, in base ai relativi contratti di compartecipazione o capitolati di colonia, si effettua la ripartizione del prodotto stesso.
Testo in vigore dal 18 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
