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E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realta' della morte. Per le modalita' del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realta' della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art1 · fonte del testo

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