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[1]Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

[2]1° alle cose appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Principi Reali;

[3]2° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche o con solari di Stati esteri o dei capi del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

[4]3° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi o del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

[5]4° alle cose in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari ai quali siano estese le immunita' diplomatiche;

[6]5° alle cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu' di accordi internazionali;

[7]6° alle cose in uso delle Amministrazioni dello Stato, o del Partito Nazionale Fascista, o direttamente destinate all'esercizio di sevizi pubblici, anche se concessi a privati.

Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-03;287~art8 · fonte del testo

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