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[1]Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula, una cosa, al fine di impedirne la requisizione ai sensi degli articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 3000.

[2]Alla stessa pena e' soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto od in parte, all'ordine di requisizione o comunque ne impedisce o ne ostacola l'esecuzione.

[3]Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.

Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-03-03;287~art7 · fonte del testo

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