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Chiunque, senza giustificato motivo, non esegue la denuncia preveduta dall'art. 4 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 100 a L. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
