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[1]Il Ministero della guerra procede, di concerto col Ministero delle corporazioni e sotto l'osservanza delle norme vigenti per la requisizione, alla requisizione delle cose precettate, a mano a mano che se ne presenta la necessita', corrispondendo al detentore di esse una indennita' ragguagliata al prezzo corrente sul mercato al momento della precettazione.
[2]Nessuna indennita' e' dovuta per le cose precettate che non siano requisite.
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
