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[1]La precettazione disposta ai sensi dell'art. 1 importa l'obbligo di tenere le cose precettate a disposizione dell'Amministratore militare.

[2]Coloro che a qualsiasi titolo detengono cose precettate sono tenuti a denunciarle al Comando di difesa territoriale, nella circoscrizione del quale dette cose si trovano, indicando la quantita', la qualita' e lo stato di conservazione di esse.

[3]La denuncia preveduta dal precedente comma deve essere fatta anche da coloro che, successivamente all'ordine di precettazione, importano nel Regno o producono cose soggette all'ordine medesimo.

[4]Nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 3, la denuncia deve comprendere l'intero quantitativo di cose soggette a precettazione, detenute, importate o prodotte dal denunciante.

[5]I termini per la denuncia sono stabiliti dal decreto preveduto dall'art.1.

Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-03;287~art4 · fonte del testo

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