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[1]La precettazione preveduta dal primo comma dell'art. 1 puo' essere limitata a talune delle cose ivi indicate.
[2]Per le cose immediatamente destinate alla vendita, che si trovano in depositi, magazzini o negozi, presso aziende industriali o commerciali, la precettazione puo' essere limitata ad una determinata quota, espressa in una percentuale del valore o del numero o del peso delle cose precettate.
[3]La precettazione puo' essere altresi' limitata ad una parte del territorio del Regno.
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
