Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente e' stabilita come segue:

  • a)ufficiali di complemento:
  • 1)in servizio di leva, in numero di 200;
  • 2)in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;
  • b)sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica e' fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Testo in vigore dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255~art3 · fonte del testo

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