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[1]Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per gli incarichi di sindaco, revisore od altri analoghi, comunque denominati.
[2]Gli emolumenti destinati ai funzionari che disimpegnano gli incarichi medesimi, sono pero' versati dagli enti alle amministrazioni dalle quali i funzionari stessi dipendono ed assegnati nei modi previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
