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Nei riguardi dei dipendenti dallo Stato o dagli enti di cui al precedente art. 5, chiamati a far parte di consigli, comitati, ed organi analoghi:
- a)presso le Amministrazioni dello Stato con ordinamenti autonomi;
- b)presso enti e istituti costituiti con particolare ordinamento per finalita' di diretto interesse dello Stato, la presente legge e' applicabile limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 6 concernenti le modalita' di corresponsione e devoluzione degli emolumenti ferme restando le qualifiche e le attribuzioni previste dagli ordinamenti predetti.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
