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Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche:
- a)ai funzionari del Partito Nazionale Fascista e delle organizzazioni dipendenti in quanto siano chiamati, ai sensi degli ordinamenti in vigore, ad esplicare funzioni analoghe nell'interesse del Partito presso gli enti di cui all'art. 1;
- b)ai dipendenti delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle organizzazioni sindacali, comandati presso i predetti enti nell'interesse e a tutela delle rispettive amministrazioni o categorie. I funzionari di cui al comma che precede, assumono la denominazione di delegati del Partito Nazionale Fascista o dell'ente da essi rappresentato, e sono nominati con provvedimenti, rispettivamente, del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del capo dell'amministrazione da cui dipendono.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
