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[1]E' fatto divieto agli enti, di cui all'art. 1, di corrispondere, sotto qualsiasi denominazione o titolo, alcun diretto compenso ai delegati governativi.
[2]Gli stessi enti verseranno gli emolumenti eventualmente assegnati ai delegati governativi, alle amministrazioni dalle quali detti delegati dipendono.
[3]Con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed il Ministro per le finanze, saranno determinate le modalita':
- a)per l'assegnazione da parte delle singole amministrazioni, sull'importo degli emolumenti riscossi, di una quota a favore dei delegati governativi a titolo di rimborso spese e di rappresentanza;
- b)per la destinazione delle somme residue al bilancio dello Stato ai fini della concessione di trattamenti assistenziali al personale dipendente dallo Stato, con particolare riguardo alle condizioni di famiglia e demografiche. Agli effetti della precedente lettera b) e in relazione ai versamenti al bilancio dell'entrata, sara' provveduto con decreti del Ministro per le finanze, agli stanziamenti occorrenti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
