Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I delegati governativi non partecipano alla direzione o all'amministrazione delle societa', istituti od enti di cui all'articolo precedente.
[2]Essi hanno il compito essenziale di vigilare perche' le finalita' istituzionali dei singoli enti siano efficacemente perseguite.
[3]I delegati governativi assistono alle riunioni dei consigli, comitati ed organi analoghi e hanno diritto di prendere conoscenza di tutto quanto si attiene al funzionamento degli enti presso i quali sono destinati e all'andamento delle relative gestioni.
[4]Hanno altresi' diritto di chiedere che non siano adottate o che vengano sospese determinate deliberazioni degli organi amministrativi, in attesa di superiori disposizioni.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
