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[1]Sono abrogate le disposizioni che prevedono per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici compatibilita' contrarie alla presente legge.
[2]Le incompatibilita' derivanti dalla presente legge non si applicano nei riguardi degli insegnanti delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori.
[3]La presente legge entra in vigore col primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - SERENA
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
