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[1]Gli ufficiali della Regia marina dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato col R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono considerati fuori dei rispettivi quadri organici con decorrenze. dalla data del verbale di irreperibilita'.

[2]Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma diventino reperibili cessano di essere considerati fuori dei rispettivi quadri organici rientrando in ruolo eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado. Qualora, invece,risultino prigionieri di guerra sono collocati -in aspettativa per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-03;800~art1 · fonte del testo

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