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[1]Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio catastale dovra' procurarsi gli atti necessari per le volture censuarie relative ai beni di coloro che gli risultassero in contravvenzione, ed in caso di mancanza od irreperibilita' di documenti, dovra' chiedere d'ufficio al sindaco del comune dov' e' situato l'immobile il certificato di notorieta' come all'art. 3.
[2]Il detto ufficio catastale, in base ai documenti che avesse potuto ottenere od al semplice certificato di notorieta' che si sara' procurato, dovra' compiere d'ufficio il passaggio d'intestazione catastale, ed esigere i diritti e le multe da chi di ragione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Firenze, addi' 30 giugno 1872.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 3 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
