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Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della liberta' personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dello art. 77 del Codice penale e' aumentata di un sesto.
Testo in vigore dal 21 marzo 1915 al 4 giugno 1918
