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Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi e' punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a lire mille.
Testo in vigore dal 21 marzo 1915 al 4 giugno 1918
