Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
[2]Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione e' punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.
[3]La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero. Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1918, n. 634
1La L. 10 maggio 1918, n. 634 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'art. 55 della legge 2 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore, cessera' di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano le liberta' di stampa, di riunione, di associazione e le altre liberta' garantite dallo Statuto".
Testo in vigore dal 4 giugno 1918 al 16 dicembre 2009
