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[1]Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.
[2]Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimita' del possesso o dell'uso.
[3]Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'art. 110 del Codice penale.
[4]Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena e' dell'arresto lino a quattro mesi o dell'ammenda fino a lire mille. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1918, n. 634
1La L. 10 maggio 1918, n. 634 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'art. 55 della legge 2 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore, cessera' di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano le liberta' di stampa, di riunione, di associazione e le altre liberta' garantite dallo Statuto".
Testo in vigore dal 4 giugno 1918 al 16 dicembre 2009
