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[1]E' assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per meta' alla massa delle guardie di finanza e per meta' al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi e' assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.
[2]Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1918, n. 634
1La L. 10 maggio 1918, n. 634 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'art. 55 della legge 2 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore, cessera' di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano le liberta' di stampa, di riunione, di associazione e le altre liberta' garantite dallo Statuto".
Regio Decreto 11 maggio 1924, n. 1130
2Il Regio Decreto 11 maggio 1924, n. 1130 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che sono estese alla citta' ed al porto di Fiume col territorio ad essi attribuito dell'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei serbi-croati-sloveni le norme di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 5 agosto 1924 al 16 dicembre 2009
