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[1]E' data facolta' al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigenti in ciascuna di esse.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra - Orlando - Daneo - Zupelli - Viale.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 21 marzo 1915 al 4 giugno 1918
