Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1924 al 16 dicembre 2009. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, e' fatta a cura del pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.
tolto: Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice puo' spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8, del Codice di procedura penale.
tolto: Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.
tolto: La cognizione del delitto preveduto dall'art. 1 appartiene al tribunale penale.
tolto: La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.
tolto: Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 8 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorche' appartengano a persone estranee al delitto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1915-03-21;273~art12 · fonte del testo
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