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La liquidazione della pensione per i sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermita' contratte per causa di servizio, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sara' fatta ai termini dell'articolo stesso, eguagliando il massimo della pensione alla pensione massima fissata dalla tabella a 40 anni di servizio.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
