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[1]Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]N.B. - Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei RR. carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;483~art8 · fonte del testo

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