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[1]Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]N.B. - Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei RR. carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
