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Gli attuali ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, gli assistenti locali ed i sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della presente legge, conserveranno integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
