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[1]Il diritto all'impiego civile, di cui all'art. 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificato dalla presente legge, deve essere fatto valere dal sottufficiale, mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.
[2]Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
