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[1]In questa posizione possono essere trasferiti i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purche' siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.
[2]E' in facolta' del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'art. 1 nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purche' abbiano almeno vent'anni di servizio.
[3]I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
