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[1]In questa posizione possono essere trasferiti i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purche' siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

[2]E' in facolta' del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'art. 1 nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purche' abbiano almeno vent'anni di servizio.

[3]I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;483~art2 · fonte del testo

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