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E' stabilita per i sottufficiali del R. esercito, meno quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con premio, la posizione di servizio sedentario, la quale comprendera' tutti gli impieghi ora occupati dagli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti locali.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
