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Quando il Consiglio provinciale di Ferrara deliberi di contrarre un imprestito per provvedere alle opere pubbliche necessarie a riparare i danni cagionati dalla inondazione del corrente anno, verra' inscritta nel bilancio dello Stato per un termine non maggiore di venti anni, a cominciare dal 1872, una somma non superiore al 2 per % d'interesse su quel capitale che sara' mutuato dalla provincia e che il Governo avra' riconosciuto come assolutamente indispensabile al fine sopra indicato, ma che non potra' mai eccedere la somma di 10 milioni di lire.
Testo in vigore dal 8 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
