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Contemporaneamente alla trasmissione dell'elenco al prefetto, se ne fara' la pubblicazione all'albo pretorio per un mese, durante il quale i possessori danneggiati dalle acque, che non vi fossero compresi, potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al benefizio della sospensione.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009
