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I contingenti comunali dell'imposta sui terreni pei comuni contemplati dalla presente legge, saranno diminuiti della somma degli sgravi accordati a ciascun contribuente; e l'Erario ne sara' compensato mediante reimposizione sull'intero compartimento Ligure-Piemontese, ai sensi dell'articolo 13 della legge del conguaglio del 14 luglio 1866, n. 1831.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009
