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[1]Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato colle leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, aggiungere le seguenti tabelle:
[2]TABELLA XXIV.
[3]Degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.
[4]Ufficiali d'ordine di.......... [ 1ª classe n. 200 [ 2ª classe » 660 [ 3ª classe » 1250 [ 4ª classe » 204 ---- Totale n. 2314
[5]TABELLA XXV.
[6]Degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:
[7]Ufficiali d'ordine dei magazzini militari [ di 1ª classe n. 100 [ di 2ª » » 345 [ di 3ª » » 33 --- Totale n. 478
[8]In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del su citato testo unico, e' sostituita la denominazione di ufficiale d'ordine dei magazzini militari a quella di assistenti locali, e nell'art. 67 e' tolta la facolta' di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
