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[1]Il Banco di Sicilia e' autorizzato a valersi, per somma non superiore a 3 milioni di lire, dell'aumento del limite normale della sua circolazione, concesso in 10 milioni di lire, colle leggi 15 luglio 1906, n. 333 e 6 giugno 1907, n. 286, allo scopo di fornire un fondo di esercizio alle filiali del Banco in Tripolitania e Cirenaica. E qualora le operazioni di anticipazione sulle fedi di deposito e di sconto richieste dal Consorzio zolfifero siciliano non lasciassero disponibile la somma di 3 milioni, il Banco e' autorizzato a costituire detto fondo di esercizio mediante alienazione di titoli prelevati dalla massa di rispetto ordinaria, fino a concorrenza della somma mancante.
[2]I prelevamenti indicati nel presente articolo non avranno luogo che in seguito ad approvazione del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1912 al 22 dicembre 2008
