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[1]All'art. 21 del detto testo unico di legge sugli Istituti di emissione e' sostituito, fino al 31 dicembre 1913, il seguente:
[2]La tassa sara' eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti:
[3]Banca d'Italia.... L. 70,000,000
[4]Banco di Napoli... » 21,000,000
[5]Banco di Sicilia... » 6,000,000
[6]Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, sempreche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale a meta' della ragione dello sconto.
[7]Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purche' esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sara' eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di la' dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale all'intera ragione dello sconto.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1912 al 15 gennaio 1914
