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[1]Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio e' computata come un centinaio o migliaio intiero.

[2]Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

[3]Quanto alle Societa' di assicurazione di cui all'articolo 9 si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui e' parola in detto articolo.

Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art17 · fonte del testo

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