Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di francatura dei giornali quotidiani e' ridotta a millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

[2]Per godere di questa riduzione i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli Uffici postali di destinazione, cui ne spettera' il recapito ai singoli associati.

[3]Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli Uffici postali e la tassa di spedizione sara' detratta dal prezzo.

[4]Il regolamento determinera' le altre condizioni cui e' subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

[5]Nulla e' innovato per la tassa di francatura e pel modo di spedizione dei giornali non quotidiani, delle altre opere periodiche e dei supplementi, di cui all'art. 2° della legge del 23 giugno 1873, N. 1442.

Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5618~art23 · fonte del testo

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