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[1]E' data facolta' al Governo di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate dall' art. 1° della legge del 10 luglio 1881; di ammettere pacchi voluminosi, colla sopratassa del 50 per cento, e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di cent. 25 per ciascuno.
[2]La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sara' di una lira, oltre quella di cent. 25 per il recapito a domicilio.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
