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[1]Il servizio delle lettere assicurate con valore dichiarato e esteso a tutti gli Uffici dei Regno, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente.
[2]E' soppresso il riconoscimento dei valori in partenza per parte degli Uffici di Posta, e l'assicurazione sara' fatta per le somme dichiarate dai mittenti.
[3]La responsabilita' dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in stato di perfetta integrita' esterna.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
