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[1]I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni dalla data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di rispedizione; Fermo rimanendo per i pacchi contenenti merci deperibili il disposto dell'art. 9 § a della legge del 10 luglio 1881, N. 288.
[2]Allorquando, nei casi previsti dall' articolo medesimo, la Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, e' responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste risultino inferiori a quelle dichiarate.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
