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[1]Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'Amministrazione delle Poste corrisponde agli speditori od a richiesta di essi ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.
[2]Nessuna speciale indennita' e' dovuta, oltre quella ordinaria di L. 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.
[3]Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto dei pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovra' pagare:
- a)per i pacchi di valore dichiarato, una indennita' in proporzione deficiente o avariata, ragguagliata al peso dal valore dichiarato stesso;
- b)per i pacchi ordinari, con o senza assegno, una indennita' in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed alla indennita' massima di L. 1.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
