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[1]Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di Banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennita'.
[2]La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualita' e quantita' degli oggetti in essi racchiusi.
[3]Nel caso di dichiarazione falsa o incompleta, si applichera' il disposto del secondo capoverso dell'art. 10 della legge 10 luglio 1881, N. 288.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
