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[1]Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di Banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennita'.

[2]La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualita' e quantita' degli oggetti in essi racchiusi.

[3]Nel caso di dichiarazione falsa o incompleta, si applichera' il disposto del secondo capoverso dell'art. 10 della legge 10 luglio 1881, N. 288.

Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5618~art17 · fonte del testo

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