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[1]I pacchi ammessi colla legge del 10 luglio 1881, N. 288, Serie 3ª, possono essere spediti con dichiarazione di valore ed essere gravati di assegno, colle norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse ordinarie stabilite dall'art. 3 della menzionata legge, saranno pagati Cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore dichiarato.
[3]Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre le tasse ordinarie di cui sopra e quella di assicurazione, quando ne sia dichiarato anche il valore, sara' pagata una tassa fissa di Cent. 25.
[4]Il rimborso degli assegni sara' fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
