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[1]L'Amministrazione stessa potra' con decreto Reale essere autorizzata ad assumersi l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.
[2]Dopo tale consegna restera' esonerata da ogni responsabilita' od obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
