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[1]L'Amministrazione stessa potra' con decreto Reale essere autorizzata ad assumersi l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

[2]Dopo tale consegna restera' esonerata da ogni responsabilita' od obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5618~art14 · fonte del testo

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