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E' affidato all'Amministrazione delle Poste l'incarico di fare riscossioni per conto di terzi su titoli da essi presentati, nei modi, con le norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
