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[1]La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del Regno e' stabilita in Cent. 25, oltre quella progressiva di francatura.
[2]E' fatta eccezione pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci: per tutti i quali oggetti la tassa fissa di raccomandazione sara' di cent. 10.
[3]L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, ne' dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.
[4]Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di taluna di tali corrispondenze, accorda una indennita' di L.25 per quelle sottoposte alla tassa di Cent. 25 e di L. 5 per quelle sottoposte alla tassa di cent. 10; ne' e' tenuta ad altri risarcimenti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
