Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Coloro che siano stati espulsi per furto in seguito a sentenza passata in giudicato, nei RR. stabilimenti marittimi o sulle RR. navi, perdono il diritto alla pensione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008
